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D.L. 27/06/2003 n. 1513. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. 5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di Legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della Legge 17 maggio 1999, n. 144. 6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2. 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via caute- lare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.». Art. 6. Sostituzione dell'articolo 187 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 1. L'articolo 187 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla Legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso. 4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle D.L. 27-06-2003 N. 151 – Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada. cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186. 5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di Legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della Legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. 6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento. 7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186. 8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2.». Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni dell'articolo 3 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, entrano in vigore il 1° luglio 2004. 2. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: «e delle autoscuole di cui all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264.». 3. All'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «a seguito della violazione » sono sostituite dalle seguenti: «a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione» b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: «o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri» sono soppresse c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonchè di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti.». 4. Gli articoli 13 e 14 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati. 5. All'articolo 18 del Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: «1° gennaio 2004» sono sostituite dalle seguenti: 1° luglio 2004». 6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-bis primo periodo, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003. 7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 9. Al comma 1 dell'articolo 4 del Decreto-Legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: «di cui agli articoli 142 e 148 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 142, 148 e 176 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,». 10. La tabella allegata al Decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-bis del Decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente Decreto. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente Decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in Legge. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. D.L. 27-06-2003 N. 151 – Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada. Dato a Roma, addì 27 giugno 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli Allegato Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis Norma violata Punti Art. 141 Comma 8 2 Comma 9,1° periodo 4 Comma 9,3° periodo 10 Art. 142 Comma 8 2 Comma 9 10 Art. 143 Comma 11 4 Comma 12 10 Comma 13, con rif. 4 Al comma 5 Art. 145 Comma 10 5 Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata 2 Comma 3 5 Art. 147 Comma 5 5 Art. 148 Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8 2 Comma 15 con riferimento al comma 3 5 Comma 16, terzo periodo 10 Art. 149 Comma 4 3 Comma 5 5 Comma 6 4 Art. 150 Comma 5 con riferimento all'art.149 comma 5 5 Comma 5 con riferimento all'art. 149 comma 6 4 Art. 152 Comma 3 2 Art. 153 Comma 10 3 Comma 11 1 Art. 154 Comma 7 4 Comma 8 2 Art. 161 Comma 2 4 Comma 4 2 Art. 162 Comma 5 2 Art. 164 Comma 8 3 Art. 165 Comma 3 2 Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con rif. a: a) eccedenza non superiore a 1t 1 b) eccedenza non superiore a 2t 2 c) eccedenza non superiore a 3t 3 d) eccedenza superiore a 3t 4 Commi 3,5 e 6,con rif. a a) eccedenza non superiore al 10% 1 b) eccedenza non superiore al 20% 2 c) eccedenza non superiore al 30% 3 d) eccedenza superiore al 30% 4 Comma 7 3 Art. 168 Comma 7 4 Comma 8 10 Comma 9 10 Art. 169 Comma 7 3 Comma 8 4 Comma 9 2 Comma 10 1 Art. 170 Comma 6 1 Art. 171 Comma 2 3 Art. 172 Comma 8 5 Comma 9 3 Art. 173 Comma 3 4 Art. 174 Comma 4 2 Comma 5 2 Comma 7 1 Art. 175 Comma 13 4 Comma 14,con rif. al comma 7,lettera a 2 Comma 16 2 Art. 176 Comma 19 10 Comma 20, con rif.al comma 1,lettera b 4 Comma 20, con rif. al comma 1,lettere c) e d) 10 Comma 21 2 Art. 177 Comma 5 2 Art. 178 Comma 3 2 Comma 4 1 Art. 179 Comma 2 e 2 bis 10 Art. 186 Commi 2 e 7 10 D.L. 27-06-2003 N. 151 – Modifiche ed integrazioni al Codice della Strada. Art. 187 Commi 7 e 8 10 Art. 189 Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo 4 Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo 10 Comma 6 10 Comma 9 2 |
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